Art. 1171 – Denunzia di nuova opera

Il proprietario 832, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio 2813(1).

L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno, che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione(2).

Note

(1)

L’azione è esperibile in presenza di due presupposti, la nuova opera e il pericolo di danno, il ragionevole timore, cioè, di un danno che possa derivare dalla nuova opera; esso deve essere analizzato con parametri di generale considerazione, deve, altrimenti detto, trattarsi del timore di una persona media. Il timore di un danno non può che riguardare un danno ingiusto.

(2)

Il procedimento che scaturisce dall’esercizio di un’azione di nunciazione consta di due fasi distinte ed indipendenti, di cui la prima, con funzione cautelare, mira a garantire con provvedimenti provvisori ed urgenti, a chi abbia denunciato il ragionevole timore di un danno, esiti che, con una più grande spendita di tempo, avrebbe avuto in un ordinario giudizio di cognizione; mentre la seconda, nel merito della questione avanzata dal denunciante – nella quale vengono analizzate le fondamenta delle affermazioni di questi – ha la funzione di verificare l’esistenza o meno dei presupposti per garantirgli in via definitiva la tutela desiderata.
Tale seconda fase si esplica in modo differente a seconda che venga esperita un’azione petitoria, finalizzata, cioè, al riconoscimento del diritto del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento, oppure un’azione possessoria.

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