Art. 1180 – Adempimento del terzo

L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo 1201, 1203 n. 3, 1208 n. 2, 1406, 1717, 1950(1), anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione 1201, 1656, 1811, 2036, 2222, 2230(2).

Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione 1236, 1936(3).

Note

(1)

Il terzo può adempiere spontaneamente e senza esservi obbligato, come nel caso di debito del figlio estinto da un genitore, ovvero pagare previo accordo con il debitore. Tale ultima ipotesi rimane distinta da quella dell’accollo (1273 c.c.), con il quale il terzo assume solo l’obbligo di adempiere. L’adempimento del terzo condivide con la delegazione di pagamento la funzione immediatamente solutoria (1269 c.c.), ma se ne distingue perché in essa il terzo dichiara di adempiere su incarico del delegante, cui è imputato il pagamento. L’adempimento del terzo è atto negoziale che ne presuppone la capacità. Se il terzo adempie nell’erronea convinzione di estinguere una propria obbligazione si configura indebito soggettivo (2036 c.c.) che gli consente di agire per la ripetizione.

(2)

Il creditore può legittimamente rifiutare l’adempimento del terzo se l’obbligazione è infungibile, cioè deve essere eseguita personalmente da quel debitore, come, ad esempio, nel caso di un noto pittore che deve eseguire un ritratto. In caso di obbligazioni fungibili il rifiuto è ammissibile solo se c’è un rischio oggettivo di pericolo per l’interesse del creditore, come nel caso in cui il terzo sia un minore (v. 1425 c.c.).

(3)

L’ultimo comma disciplina l’ipotesi in cui il creditore non potrebbe, di sua iniziativa, rifiutare l’adempimento del terzo: in tal caso egli ha la facoltà, comunque non l’obbligo, di rifiutare.

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