Art. 1226 – Valutazione equitativa del danno

Se il danno 1218, 1223 non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa 2056(1).

Note

(1)

La valutazione equitativa può operare solo se il creditore, cui cui grava l’onere della prova del danno, non sia riuscito a dimostrare il “quantum”, ma non se non abbia nemmeno dato la prova dell’esistenza del danno.

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