Se il danno 1218, 1223 non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa 2056(1).
Note
(1)
La valutazione equitativa può operare solo se il creditore, cui cui grava l’onere della prova del danno, non sia riuscito a dimostrare il “quantum”, ma non se non abbia nemmeno dato la prova dell’esistenza del danno.