Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti(1), i privilegi 2745, il pegno 2784 e le ipoteche 2808 del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione(2)(3).
Note
(1)
Nelle obbligazioni solidali passive la liberazione dei condebitori a causa dell’adempimento di uno di essi è la regola (1292 c.c.) che può essere derogata con specifico accordo.
(2)
Se gli altri condebitori intendono mantenere anche le proprie garanzie a favore dell’obbligazione novata, deve esservi il consenso dei terzi che le hanno prestate.
(3)
La norma disciplina solo l’ipotesi di novazione di una obbligazione solidale passiva, non quella di novazione di un’obbligazione solidale attiva (art. 1300, comma 2, c.c.).