Art. 1236 – Dichiarazione di remissione del debito

La dichiarazione(1) del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore(2) salvo che questi dichiari in un congruo termine(3) di non volerne approfittare(4)(5).

Note

(1)

Per la dichiarazione non è prevista una forma specifica. Sul piano causale, essa può essere dovuta da diverse ragioni, come quella di aver ottenuto altrove la prestazione o di voler compiere un atto di liberalità. Secondo una diversa impostazione la remissione deve essere necessariamente senza corrispettivo.

(2)

La remissione è, secondo la tesi prevalente, un negozio unilaterale recettizio, che produce i propri effetti quando la dichiarazione del creditore è comunicata al debitore.

(3)

E’ congruo il termine che rispetta il canone di buona fede (1175 c.c.).

(4)

La scelta di non avvalersi della remissione può dipendere da vari motivi, anche non attinenti alla sfera giuridica. Ad esempio, il debitore può ritenere immorale accettare la remissione fatta da un affiliato alla malavita.

(5)

La remissione non va confusa con il pactum de non petendo, con il quale il creditore si obbliga solo a non richiedere la prestazione, eventualmente anche ad uno dei condebitori, fino ad un determinato momento, come nel caso del conto corrente (1823 c.c.).

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