La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza(1). Il giudice non può rilevarla d’ufficio(2).
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Note
(1)
Quindi, dal giorno in cui sorge il secondo debito. La compensazione opera retroattivamente, per causa della legge, da cui “compensazione legale” (1243 c.c.).
(2)
La regola si riferisce alla sola compensazione legale (1243 c.c.).