Art. 1250 – Compensazione rispetto ai terzi

La compensazione non si verifica 1830 in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto 978 ss o di pegno 2800 su uno dei crediti 2917(1).

Note

(1)

La norma opera solo se pegno ed usufrutto sono già stati costituiti quando la compensazione legale può operare, cioè dal momento in cui i crediti coesistono.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?