Art. 1253 – Effetti della confusione

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono(1) nella stessa persona(2), l’obbligazione si estingue 1014 n. 2, 1072, 1303, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati(3).

Note

(1)

Ad esempio, il debitore diviene erede del creditore o cessionario della sua azienda. Ovvero, un soggetto acquista due aziende di cui una ha dei debiti verso l’altra.

(2)

Più correttamente la norma avrebbe dovuto parlare di riunione di credito e debito nello stesso patrimonio. La confusione, ad esempio, non opera se l’eredità è accettata con beneficio di inventario (484 c.c.).

(3)

La liberazione dei terzi garanti deriva dalla natura accessoria delle garanzie.

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