Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono(1) nella stessa persona(2), l’obbligazione si estingue 1014 n. 2, 1072, 1303, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati(3).
Note
(1)
Ad esempio, il debitore diviene erede del creditore o cessionario della sua azienda. Ovvero, un soggetto acquista due aziende di cui una ha dei debiti verso l’altra.
(2)
Più correttamente la norma avrebbe dovuto parlare di riunione di credito e debito nello stesso patrimonio. La confusione, ad esempio, non opera se l’eredità è accettata con beneficio di inventario (484 c.c.).
(3)
La liberazione dei terzi garanti deriva dalla natura accessoria delle garanzie.