Art. 1257 – Smarrimento di cosa determinata

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata(1) si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita(2) senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente(3).

Note

(1)

Cioè considerata nella sua individualità: ad esempio, una pittura del Canova.

(2)

L’equiparazione all’art. 1256 del c.c., esige, anche in questo caso, che lo smarrimento non sia imputabile al debitore.

(3)

Il ritrovamento libera il debitore solo se la prestazione non possa più essere pretesa o il creditore ne abbia perso interesse (art. 1256, comma 2, c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?