Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile 1181, 1464, 1672, 2175(1).
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento(2), o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.
Note
(1)
Ad esempio, in luogo della facoltà di edificare su tre piani il richiedente ottiene quella di edificare su due: l’appaltatore è obbligato per tale parte.
(2)
Ad esempio, il quadro di Mantegna si rovina e perde parte del suo valore, ma può comunque essere esposto alla mostra.