(1)Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata(2) per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore(3).
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.
Note
(1)
In tema di cessione dei titoli di imprese si veda l’art. 5, l. 21 febbraio 1991, n. 52.
(2)
E’ dubbio se la notifica cui si riferisce alla norma sia quella propria degli atti giudiziari o se si possa considerare valida anche una notifica informale, ad esempio fatta mediante e-mail (v. 1264 c.c.).
(3)
Il cessionario che conclude la cessione per primo, ma è preceduto nella notifica, soccombe. Tuttavia, è tutelato perché può agire verso: il cedente che non gli ha procurato l’acquisto del credito, a patto che gravasse su questo, e non sul cessionario stesso, l’obbligo di eseguire la notifica; verso il cessionario secondo stipulante ma prevalso nella notifica, se ha agito al fine di prevalere sul primo cessionario-stipulante; verso il debitore, solo se questi era in mala fede al momento dell’accettazione, cioè era consapevole della prima cessione e della lesione che stava determinando al diritto del primo cessionario.
Tuttavia, solo nella prima ipotesi sussiste responsabilità contrattuale (1218 c.c.) poiché solo in tal caso esiste un accordo, la cessione, tra cedente e cessionario.