Art. 1275 – Estinzione delle garanzie

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle(1).

Note

(1)

Oltre che alle garanzie offerte da terzi, la norma si riferisce a quelle prestate dal debitore stesso in quanto con la sua liberazione lui diviene estraneo all’obbligazione.

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