Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione(1), ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra 1181(2).
Note
(1)
L’obbligazione alternativa ha ad oggetto due prestazioni.
(2)
L’obbligazione può essere anche semplice, se ha ad oggetto una sola prestazione; cumulativa, se ha ad oggetto più prestazioni da eseguirsi tutte; facoltativa se, avendo ad oggetto un’unica prestazione, consente comunque al debitore di liberarsi eseguendone un’altra, come accade, ad esempio, nel contratto estimatorio (1556 c.c.).
La distinzione è importante in caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni non imputabile al debitore: se l’obbligazione è alternativa e l’impossibilità si verifica prima della scelta (1286 c.c.), egli è tenuto ad eseguire l’altra prestazione (1288 c.c.); se è facoltativa l’impossibilità estingue l’obbligazione e libera il debitore.