La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori 2909(1).
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi(2).
Note
(1)
Ciò vale, ad esempio, per la sentenza di condanna di uno dei condebitori solidali.
(2)
Ad esempio, l’eccezione di incapacità naturale della parte (428 c.c.).