Art. 1314 – Obbligazioni divisibili

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile(1) e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Note

(1)

L’obbligazione divisibile è quella suscettibile di adempimento parziale. Tale caratteristica può essere oggettiva, quando dipende dalla natura della prestazione (si pensi all’obbligo di consegnare un cane, per sua natura indivisibile) o soggettiva se impartita dalle parti (si pensi all’obbligo di consegnare due mobili, che può essere adempiuto con un’unica o con due distinte attività). Essa si contrappone all’obbligazione indivisibile (1316 c.c.).

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