(1)Il contratto 1173(2) è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale 1174, 1322(3).
Note
(1)
Sotto il profilo dogmatico il contratto appartiene al novero dei negozi giuridici, che possono essere definiti come dichiarazioni con le quali si esplicitano gli scopi che si vogliono perseguire e alle quali l’ordinamento ricollega tali effetti purché siano meritevoli di tutela.
(2)
Con il concetto di parte non si intende un soggetto singolo ma un centro di interessi che, quindi, può essere costituito anche da più soggetti. È essenziale che ci siano almeno due parti altrimenti si è in presenza di un atto unilaterale (1324 c.c.).
(3)
Con il contratto le parti intendono regolare degli interessi producendo precisi effetti giuridici. Tali interessi devono essere patrimoniali perchè si possa parlare di contratto: non è un contratto, ad esempio, il matrimonio.