Art. 1325 – Indicazione dei requisiti

I requisiti(1) del contratto sono:

1) l’accordo delle parti 1326(2);

2) la causa 1343(3);

3) l’oggetto 1346;

4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità 1350, 1352(4).

Note

(1)

Si tratta dei requisiti essenziali che si contrappongono agli elementi accidentali del negozio: questi possono anche mancare senza che ciò infici la validità del contratto ma, se presenti, devono rispettare la disciplina della legge.

(2)

Il patto deve coprire l’intero programma negoziale, cioè le parti devono concordare su ogni aspetto perché si possa parlare di contratto.

(3)

Secondo le teorie più recenti la causa deve essere intesa come causa “in concreto”, cioè quale funzione economica e sociale che le parti vogliono realizzare con il contratto. Anche così intesa, tuttavia, essa deve essere distinta dalle finalità personali delle parti, che si identificano nei motivi e che, normalmente, non trovano ingresso nel contratto. Uno degli strumenti che le parti hanno a disposizione per consentire ai motivi di assumere rilevanza nel contratto è la condizione (1353 ss. c.c.).

(4)

La forma rappresenta il modo in cui si manifesta la volontà. Dalla formulazione della norma si ricava il principio di libertà delle forme: le parti possono scegliere la forma che prediligono per concludere il contratto se la legge non ne impone una particolare (1350 ss. c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?