Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329(1).
Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
Note
(1)
Il destinatario della proposta (opzionario) ha il diritto potestativo di concludere il contratto di fronte al quale il proponente è in posizione di soggezione.
L’opzione si differenzia da altre fattispecie analoghe. Essa ha struttura contrattuale, mentre la proposta irrevocabile è un atto unilaterale. Si distingue dalla prelazione poichè l’opzione pone il proponente in una posizione di soggezione, essendo questi vincolato alla decisione dell’opzionario; la prelazione, invece, vincola solo alla scelta del destinatario della proposta, proposta che il soggetto è libero di non fare. A differenza del contratto preliminare, in cui entrambe le parti sono obbligate alla stipula del definitivo, l’opzione obbliga chi la concede a mantenere ferma la proposta, e da all’opzionario il diritto di concludere il contratto.