Art. 1333 – Contratto con obbligazioni del solo proponente

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente 1236, 1268, 1272, 1273, 1936(1) è irrevocabile appena giunge a conoscenza 1335 della parte alla quale è destinata.

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi(2). In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso(3).

Note

(1)

Tale fattispecie si contrappone a quella dei contratti sinallagmatici in cui il sacrificio patrimoniale che deriva dalla prestazione di una parte trova la propria giustificazione nella prestazione della controparte.

(2)

A differenza della proposta irrevocabile (1329 c.c.) e dell’opzione (1331 c.c.), il legislatore qui non stabilisce un termine all’irrevocabilità della proposta ma un termine entro il quale il destinatario deve rifiutare, a pena di conclusione del contratto: il proponente, quindi, non è comunque vincolato all’infinito.

(3)

La natura di tale figura è discussa. Secondo alcuni si tratta di un negozio unilaterale in quanto si esula dallo schema tipico di proposta e accettazione (1326 c.c.). Secondo altri, nonostante le particolarità, si tratta pur sempre di un contratto, atteso l’uso dei termini “proposta” e “contratto” e atteso che il destinatario è pur sempre titolare di un potere di non accettazione.

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