Art. 1346 – Requisiti

L’oggetto del contratto(1) deve essere possibile(2), lecito(3), determinato o determinabile 1325, n. 3, 1972(4).

Note

(1)

La nozione di oggetto de contratto è discussa: secondo alcuni è il contenuto del contratto, ovvero l’operazione economica che le parti hanno programmato; secondo altri è costituito dalle prestazioni dovute; altri lo identificano con il bene dovuto.

(2)

Sia materialmente che giuridicamente: ad esempio, è materialmente impossibile consegnare un bene inesistente. L’impossibilità comporta nullità del contratto (1418 ss. c.c.) solo se originaria, se sopravvenuta comporta l’estinzione dell’obbligazione (1453 c.c.) e la risoluzione del contratto (1463 c.c.).

(3)

L’illiceità indica l’inopportunità morale del contratto e deriva da contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume (1343 c.c.): è illecito, ad esempio, l’oggetto del contratto con cui si ingaggia un sicario per commettere un omicidio.

(4)

Deve essere chiaro l’impegno assunto dalle parti: non sarebbe valido il contratto se la determinazione del suo oggetto fosse rinviata ad una successiva stipula tra le parti.

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