Art. 1347 – Possibilità sopravvenuta dell’oggetto

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva(1) o a termine(2) è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Note

(1)

La condizione sospensiva (1353 ss. c.c.) è quell’evento futuro ed incerto dal cui verificarsi le parti fanno dipendere la produzione degli effetti da parte del contratto.

(2)

Il termine è un avvenimento futuro e certo (a differenza della condizione che è incerta) da cui si fa dipendere la produzione degli effetti del contratto o il cessare di tale produzione, a seconda che il termine sia iniziale o finale.

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