La prestazione di cose future 820 comma 2 può essere dedotta in contratto(1), salvi i particolari divieti della legge(2).
Note
(1)
Se il contratto ha ad oggetto un bene futuro esso è ad efficacia obbligatoria, cioè obbliga l’alienante a far conseguire all’avente causa la proprietà del bene.
(2)
La legge vieta, ad esempio, il patto successorio (455 c.c.).