Art. 1354 – Condizioni illecite o impossibili

(1)È nullo 1418 il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume(2).

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, 1367 le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’articolo 1419.

Note

(1)

La norma regola l’operatività della condizione impossibile ed illecita apposta agli atti tra vivi. In caso di disposizioni mortis causa, invece, la disciplina è diversa (v. 634 c.c.) e tale diversità si spiega considerando ciò: gli atti tra vivi sono, per definizione, ripetibili mentre quelli mortis causa non lo sono, per cui in ordine a questi ultimi è necessario conservare, per quanto possibile, la volontà del disponente e sancire la nullità solo come soluzione estrema.

(2)

Cioè una condizione illecita.

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