Le modificazioni e la revoca della procura(1) devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei(2). In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate(3).
Note
(1)
Non può essere revocata la procura in rem propriam (v. 1723, 1394, c.c.) cioè conferita anche nell’interesse del rappresentante, come ad esempio nel caso di cessione di beni ai creditori (v. 1977 c.c.). La revoca è un negozio unilaterale che non esige forme particolari, anche se è discutibile l’applicabilità anche ad essa, così come alla procura (v. 1392 c.c.), di una forma per relationem.
(2)
Ad esempio, mediante pubblicazione sui giornali o con affissione in un luogo apposito.
(3)
Tra queste vi è la morte o l’incapacità sopravvenuta del rappresentato o del rappresentante (1728 c.c.), il compimento dell’affare da parte del rappresentante (1722 c.c.), la scadenza del termine (1722 c.c.), la nomina di un nuovo incaricato (1724 c.c.). Esse non esigono particolari forme di pubblicità ma non possono essere opposte ai terzi che, fatto il possibile per esserne al corrente (1176 c.c.), non ne siano venuti a conoscenza.