Art. 1425 – Incapacità delle parti

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre(1).

È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere(2).

Note

(1)

Il codice prevede varie ipotesi di incapacità legale, e prevede degli istituti a protezione di tali situazioni, quali la minore età (2 c.c.), l’interdizione (414 c.c.), l’inabilitazione (415 c.c.) e l’amministrazione di sostegno (404 c.c.).

(2)

E’ necessario, cioè, dimostrare sia l’incapacità del contraente sia la malafede della controparte, che è desumibile dal fatto che all’incapace derivi un pregiudizio (v. 428 comma 2 c.c.).

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