Art. 1429 – Errore essenziale

L’errore è essenziale(1):

1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto(2);

2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione(3) ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso(4);

3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso(5);

4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto(6).

Note

(1)

L’essenzialità descrive l’importanza oggettiva dell’errore, cioè il suo rilievo giuridico. Essa non va confusa con il carattere determinante dell’errore, con il quale si indica il fatto che esso influenza in modo decisivo la volontà della parte.

(2)

Ad esempio, si crede di stipulare una compravendita (art. 1470 del c.c.) ma in realtà si tratta di una permuta (art. 1552 del c.c.).

(3)

Ad esempio, si crede di acquistare il fondo X mentre si acquista il fondo Y.

(4)

Ad esempio, si acquista un cane da compagnia in luogo di un cane da caccia.

(5)

Ciò rileva soprattutto nei contratti intuitus personae, come nel caso dell’appalto (1655 c.c.) stipulato con un ingegnere di fiducia.

(6)

In tal caso l’errore può cadere sulla vigenza della norma o sulla sua interpretazione. Tale previsione non collide con la regola per cui l’ignoranza della legge non scusa: quest’ultima va intesa nel senso che non si può invocare la non conoscenza di una norma per sottrarsi alla sua forza imperativa; la prima, invece, nel senso che la volontà negoziale della parte non può essere frutto di errore sulla vigenza di una norma, errore che, se conosciuto, avrebbe indotto a scelte diverse.

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