Art. 1433 – Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato(1).

Note

(1)

La norma disciplina l’errore ostativo che si ha, ad esempio, se si dichiara di voler vendere un bene a 100 quando si pensava, in realtà, di venderlo a 50 ovvero quando si incarica un nuncio di offrire in vendita ad un terzo l’immobile Y ma questi offre l’immobile X.

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