Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato(1).
Note
(1)
La norma disciplina l’errore ostativo che si ha, ad esempio, se si dichiara di voler vendere un bene a 100 quando si pensava, in realtà, di venderlo a 50 ovvero quando si incarica un nuncio di offrire in vendita ad un terzo l’immobile Y ma questi offre l’immobile X.