La violenza(1) è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Note
(1)
La norma si riferisce alla violenza psichica che consiste nella minaccia di un male ingiusto che viene fatta ad una persona per coartarne la volontà. Essa si distingue dalla violenza fisica, difficilmente ipotizzabile in materia, che si configura quando, materialmente, la manifestazione di volontà è frutto di costringimento fiscio (esempio tipico è quello del soggetto che firma un contratto quando la sua mano è guidata da altri); in tal caso, mancando completamente una volontà, il negozio deve ritenersi nullo. La violenza si distingue anche dal mero timore reverenziale (1437 c.c.), quale soggezione che si ha verso una figura autorevole, che è irrilevante, e dallo stato di pericolo (v. 1447 c.c.) poichè mentre questo è determinato da un evento oggettivo, la prima dipende dalla minaccia di altri.