Art. 1436 – Violenza diretta contro terzi

La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui(1).

Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice(2).

Note

(1)

Ad esempio, Tizio minaccia Caio che, se questi non stipula, egli incendierà il negozio della moglie o picchierà il figlio.

(2)

Ad esempio, se Tizio minaccia Caio di danneggiare il veicolo di un suo caro amico nonchè lontano parente, il giudice dovrà valutare se Caio si sia effettivamente determinato a contrarre per la minaccia.

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