Art. 1474 – Mancanza di determinazione espressa del prezzo

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative(1), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina 1515(2).

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

Note

(1)

Le norme corporative devono ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo disposta con il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Per atto della pubblica autorità si intende la decisione, presa da un organo del Governo, con fini economici.

(2)

E’ discusso se, nel caso in cui manchi il prezzo, prevalga la regola del prezzo abituale di cui al comma 2 o quella del prezzo di listino di cui al comma 3.

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