Art. 1475 – Spese della vendita

Le spese del contratto divendita 1470(1) e le altre accessorie(2) sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente 1196.

Note

(1)

Si pensi, ad esempio, a quanto è dovuto per la redazione dell’atto pubblico notarile (2699 c.c.).

(2)

Ad esempio, le spese fiscali conseguenti alla stipula.

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