Art. 1483 – Evizione totale della cosa

Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa(1), il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’articolo 1479(2).

Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite 1485 e quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore.

Note

(1)

L’evizione è quella situazione per cui un soggetto, proprietario di un bene, vede riconosciuto in capo ad un altro soggetto il diritto di proprietà su quel bene; essa può conseguire ad un giudizio di cognizione, ad un giudizio di esecuzione ma anche ad un provvedimento amministrativo di espropriazione (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

(2)

Pertanto il compratore ha diritto: al risarcimento del danno (1223 c.c.); alla restituzione del prezzo, anche se il bene sia diminuito di valore o deteriorato, salvo che, se ciò deriva da fatto dell’acquirente, dal prezzo deve essere detratto il vantaggio da questi conseguito; al rimborso delle spese sostenute (1475 c.c.). La norma non distingue tra la situazione di buona fede o di malafede dell’acquirente: pertanto deve ritenersi applicabile ad entrambe le ipotesi.

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