Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spesee ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita 1475, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa 1150(1).
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa 1152(2). Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele 1179.
Note
(1)
Il venditore ha l’onere di procedere a tali rimborsi.
(2)
Il diritto di ritenzione (v. 1152 c.c.) è configurato nel nostro ordinamento alla stregua di rimedio eccezionale di autotutela.