Art. 1524 – Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi

La riserva della proprietà 1523 è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa 2704 anteriore al pignoramento.

Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a euro 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente 1153, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita 2762; 84, 254, 255(1).

Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri 2683; 175

Note

(1)

Pertanto, se la macchina non è nella circoscrizione del tribunale quando avviene l’acquisto la riserva non può essere opposta al compratore.

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