Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore(1), il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno 176 disp. att.(2).
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta(3).
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti 176 disp. att..
Note
(1)
Ciò accade se questi non paga una rata il cui valore superi l’ottava parte del prezzo (1525 c.c.) ovvero se non paga più di una rata (1498 c.c.).
(2)
Inoltre il venditore ha diritto alla restituzione del bene (1458 c.c.).
(3)
Si tratta del c.d. “patto di confisca”. Si può ritenere che esso rappresenti una sorta di clausola penale (1384 c.c.) con determinazione variabile della somma dovuta a titolo di penale.