Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile 1218, 1288, 1463(1).
Note
(1)
L’ipotesi cui si riferisce la norma è quella in cui i beni siano ancora nella disponibilità dell’acquirente, che non li ha ancora venduti ad un terzo. Poichè questi non ne è divenuto proprietario (v. 1158 c.c.), la norma realizza un’inversione della regola res perit domino.