In caso d’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti 1453; 1455(1)(2).
Note
(1)
L’importanza della fiducia si spiega considerando che si tratta di un contratto intuitus personae.
(2)
Le parti possono anche stabilire diversamente. Se la risoluzione riguarda singole prestazioni, come nel caso di mancata consegna di un bene e mancato pagamento di quel prezzo, opera la disciplina generale (1453 c.c.) e, quindi, si risolvono le singole prestazioni. In ogni caso, la risoluzione non ha effetto retroattivo (1458 c.c.).