Art. 1565 – Sospensione della somministrazione

Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità 1455, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto 1459 senza dare congruo preavviso 1460, 1845(1)(2).

Note

(1)

La congruità dipende dalla natura della prestazione: non è tale il termine che, comunque, impedisca al somministrato di procurarsi altrove e senza ritardo la prestazione.

(2)

La norma è un’estensione del principio inadimplenti non est adimplendum (v. 1460 c.c.): infatti la sospensione è giustificata anche da un inadempimento non grave.

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