(1)Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo 1891, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo 1223(2).
Quando si tratta di cosa mobile stimata 1908 e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore 1916.
Note
(1)
La norma, di scarsa utilità pratica, deve essere letta unitamente al precedente art. 1588 c.c..
(2)
Naturalmente, se l’indennizzo copre l’intero danno, la differenza è pari a zero, ed il conduttore non è tenuto ad alcunché verso il locatore.