(1)La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte(2).
Note
(1)
Si veda la L. 9 dicembre 1998, n. 431 (Legge sulle locazioni abitative).
(2)
Si tratta di una eccezione alla regola della durata limitata della locazione (v. 1573 c.c.).