Art. 1607 – Durata massima della locazione di case

(1)La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte(2).

Note

(1)

Si veda la L. 9 dicembre 1998, n. 431 (Legge sulle locazioni abitative).

(2)

Si tratta di una eccezione alla regola della durata limitata della locazione (v. 1573 c.c.).

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