Art. 1643 – Rischio della perdita di bestiame

Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell’affittuario dal momento in cui questo ha ricevuto(1), se non è stato diversamente pattuito 1637.

Note

(1)

Poichè la norma non opera alcuna distinzione, l’affittuario sopporta il rischio a prescindere dal soggetto su cui ricada la colpa dell’evento (1218, 2043 c.c.).

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