Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato(1).
Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto 1454, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Note
(1)
Il diritto di controllo consiste nella facoltà di vigilanza sulle modalità di esecuzione dell’opera. In ogni caso il committente non può ledere l’autonomia esecutiva dell’appaltatore.