Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata(1), se, nel corso di dieci anni dal compimento(2), l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione(3), rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina(4) o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa(5), purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta(6).
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Note
(1)
La lunga durata del bene deve essere oggettiva e non soggettiva.
(2)
Tale termine non è previsto a pena di decadenza (2964 c.c.) o di prescrizione (2936 c.c.) bensì quale momento entro il quale il vizio deve manifestarsi.
(3)
Costituisce vizio del suolo, ad esempio, il fatto che questo sia franoso e che non siano state adottate le opportune cautele nell’edificare ovvero che non sia stato rilevato che questo non è idoneo a sopportare un edificio; vizio della costruzione, invece, è quello ascrivibile alla sola attività umana.
(4)
E’ evidente il pericolo che si può rilevare ictu oculi ma anche quello che si può dedurre da altre circostanze.
(5)
La natura della responsabilità dell’appaltatore è discussa: secondo alcuni è contrattuale (1218 c.c.) in quanto deriva dal contratto di appalto (1655 c.c.), e l’estensione agli aventi causa ha natura eccezionale; secondo altri è aquiliana (2043 c.c.) in quanto la norma tutela interessi generali che prescindono quelli delle parti del contratto e, quindi, può essere fatta valere anche da terzi.
(6)
A pena di decadenza (2964 c.c.).