L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori(1), deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento 1667, 1668, 1669(2).
Note
(1)
La responsabilità de subappaltatore non sorge se questi ha agito in veste di mero “nudus minister”, cioè solo in veste di esecutore delle direttive altrui.
(2)
La norma presuppone che il subcommittente sia citato in giudizio dal committente originario, pertanto non si applica se quest’ultimo agisce direttamente contro il subappaltatore.