Art. 1717 – Sostituto del mandatario

(1)Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico(2), risponde dell’operato della persona sostituita(3).

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta 1710(4).

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto(5).

Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario(6).

Note

(1)

Si discute se la sostituzione configuri un subcontratto ovvero un contratto a favore di terzo (1411 c.c.) laddove terzo sarebbe il mandante.

(2)

Ad esempio, un sostituto si rende necessario, per legge, se una banca deve eseguire un incarico in un luogo in cui non esistono sue filiali (1856, 2 c.c.).

(3)

Il sostituto ed il sostituito rispondono solidalmente verso il mandante (1292 ss. c.c.).

(4)

Si tratta della c.d. culpa in eligendo, cioè, appunto, nella scelta del sostituto.

(5)

Il rapporto tra mandatario e mandante rimane in essere, di modo che il primo rimane obbligato verso il secondo anche se si fa sostituire ed il secondo si libera dalla propria obbligazione una volta che versa il compenso al mandatario.

(6)

L’azione può essere esperita dal mandante sia che il sostituto abbia agito previa autorizzazione sia che questa sia mancata. Tuttavia, è necessario che possa ancora agire il mandatario stesso, pertanto il mandante perde l’azione diretta se il mandatario ha ratificato l’operato del sostituto.

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