Art. 1727 – Rinunzia del mandatario

Il mandatario che rinunzia(1) senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato 1725, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso(2).

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti(3), salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario 1747.

Note

(1)

Anche in tal caso si tratta di un recesso che il mandatario esercita con un atto unilaterale (1324, 1334, 1335 c.c.).

(2)

La congruità del preavviso deve essere valutata considerando la possibilità del mandante di provvedere in altro modo, incaricando un nuovo mandatario o agendo personalmente.

(3)

Il secondo comma si riferisce sia al tempo che al modo del recesso: la buona fede impone che il recesso non determini lo sfumare dell’affare per il mandante.

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