(1)Col contratto di agenzia(2) una parte(3) assume stabilmente(4) l’incarico di promuovere, per conto dell’altra(5), verso retribuzione, la conclusione di contratti(6) in una zona determinata(7).
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile(8).
Note
(1)
La legge 3 maggio 1985, n. 204 obbligava gli agenti ad essere iscritti in apposito ruolo. Tuttavia, l’art. 74 del D. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha soppresso il ruolo in quanto la normativa è stata ritenuta contrastante con norme comunitarie (v. direttiva c.d. Bolkestein, 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio).
(2)
Il contratto in esame è consensuale e ad effetti obbligatori (1378 c.c.) e deve essere provato per iscritto. È naturalmente oneroso e la provvigione dell’agente consiste in una percentuale sul volume degli affari del preponente (v. 1748 c.c.). Esso non deve essere confuso con la mediazione (1754 c.c.) in quanto il mediatore non può essere legato ad alcuna delle parti da un rapporto di collaborazione ed, inoltre, egli mette in relazione due parti in via occasionale e non stabile.
(3)
Colui che si obbliga a concludere i contratti è detto agente. Se si avvale di terzi, si tratta di subagenti cui si applicano le disposizioni in esame (1742 ss. c.c.). Normalmente l’agente organizza la propria attività in modo imprenditoriale (2082 c.c.). Inoltre, egli opera in parziale autonomia rispetto alle direttive del preponente, ciò che induce a ritenere che non si tratti di un lavoratore dipendente ma di un parasubordinato.
(4)
La stabilità implica che l’agente deve obbligarsi per un dato periodo e per un certo numero di affari e rappresenta un limite alla sua autonomia.
(5)
Il soggetto per conto del quale l’agente opera è il preponente: che, se normalmente è un imprenditore commerciale (2082 c.c.), può anche non esserlo.
(6)
L’agente non conclude i contratti con i terzi ma si limita a promuoverne la stipula; egli, cioè, riceve i c.d. ordini dai (potenziali) clienti e li comunica al preponente che sceglie se stipulare o meno. L’agente, quindi, non è un mandatario perché compie un’attività materiale e non giuridica (v. 1703 c.c.). Il preponente, però, può scegliere di attribuirgli la rappresentanza, nel qual caso si applicano le norme in tema di mandato (1703 ss. c.c.) e procura (1387 ss. c.c.).
(7)
E’ essenziale che la stipula indichi il luogo in cui l’agente opera, anche al fine di consentirgli di crearsi una clientela.
(8)
Questo comma, introdotto dall’art. 1, comma 1, D. lgs. 10 settembre 1991, n. 303, è stato poi sostituito dall’art. 1, D. lgs. 15 febbraio 1999, n. 65.