Art. 1765 – Leggi speciali

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali(1).

Note

(1)

La disciplina della professione di mediatore è contenuta nella legge 3 febbraio 1989, n. 39 e nel regolamento di attuazione emanato con decreto 21 dicembre 1990, n. 452 del Ministro dell’industria, commercio ed artigianato. Tale disciplina ha sostituito integralmente la precedente normativa, contenuta nella L. 21 marzo 1958, n. 253, ed il regolamento attuativo di questa. La L. 3 febbraio 1989, n. 39 non si applica però agli agenti di cambio, ai mediatori pubblici, ai mediatori marittimi e a coloro che svolgono un’attività di intermediazione nei servizi assicurativi e turistici: a tali categorie di soggetti si applicano diverse normative speciali.

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