Art. 1769 – Responsabilità del depositario incapace

Il depositario incapace(1) è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti 2046, 2047(2). In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest’ultimo 2039.

Note

(1)

La norma si applica sia all’ipotesi di incapacità legale (404 ss., 414 ss. c.c.) che naturale (428 c.c.). Il negozio stipulato dall’incapace è annullabile con effetto retroattivo (1425 ss., 1441 ss. c.c.).

(2)

Da ciò si evince che non si tratta di un obbligo contrattuale: ed, infatti, essendo il contratto inefficace sin dalla stipula, non potrebbe sorgere un tale obbligo. Sul depositario incombe, comunque, il dovere di non danneggiare il bene in vista della sua restituzione.

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