Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile(1), egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa 1256, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante(2) il fatto per cui ha perduto la detenzione 1777 comma 2.
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo 1259.
Note
(1)
Ad esempio, gli viene sottratta laddove egli aveva predisposto tutte le cautele per evitarlo.
(2)
La denuncia, invece, non deve essere fatta al proprietario in quanto tale perché parte del contratto di deposito è il depositante.